Lo Statuto di ANFeA prevede l'articolazione in Gruppi regionali e interregionali
Art.14 Gruppi regionali e interregionali
14.1 ANFeA è articolata in Gruppi Interregionali, Regionali o Provinciali limitatamente
alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano (nel seguito denominati Gruppi).
Un Gruppo è costituito a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
Le modalità e le procedure per la costituzione dei Gruppi sono riportate nel Regolamento.
14.2 I Gruppi non hanno autonomia amministrativa o contabile.
14.3 Ogni socio fa parte di un Gruppo in base alla residenza o al domicilio comunicato dallo stesso.
14.4 I Gruppi assolvono le seguenti funzioni:
a) rappresentano l'Associazione nei propri contesti regionali e provinciali;
b) mantengono rapporti con le Amministrazioni locali per conto e nell'interesse dell'Associazione;
c) promuovono e attuano scambi di informazioni all'interno e all'esterno della Associazione.
14.5 I Gruppi definiscono autonomamente un proprio regolamento che deve essere approvato
dal Consiglio Direttivo. La struttura interna deve prevedere i seguenti Organi:
a) Assemblea Interregionale, Regionale o Provinciale;
b) Consiglio Direttivo Interregionale, Regionale o Provinciale;
c) Coordinatore Interregionale, Regionale o Provinciale.
14.6 Il Coordinatore rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione, è componente
di diritto del Comitato di Coordinamento Regionale ed è responsabile per le attività
del Gruppo e diretto referente di fronte al Presidente.
Art.15 Comitato di Coordinamento Regionale
15.1 Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto da tutti i Coordinatori
Interregionali, Regionali o Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.
15.2 Organizza la propria struttura e i propri lavori in maniera autonoma e ha facoltà
di iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.
15.3 Deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, su questioni riguardanti:
a) il bilancio consuntivo;
b) le questioni a carattere generale riguardanti la professione;
c) le proposte di modifica dello Statuto;
d) ogni altro argomento previsto nel Regolamento.
Sono attualmente costituiti sette Gruppi (Delibera Consiglio direttivo n. 2/72 del
10 settembre 2013) che raggruppano regioni contigue come segue:
Per Informazioni generali sulle attività dei Gruppi andare alla pagina
Per informazioni sulle attività dei singoli Gruppi andare alle pagine
Art.14 Gruppi regionali e interregionali
14.1 ANFeA è articolata in Gruppi Interregionali, Regionali o Provinciali limitatamente
alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano (nel seguito denominati Gruppi).
Un Gruppo è costituito a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
Le modalità e le procedure per la costituzione dei Gruppi sono riportate nel Regolamento.
14.2 I Gruppi non hanno autonomia amministrativa o contabile.
14.3 Ogni socio fa parte di un Gruppo in base alla residenza o al domicilio comunicato dallo stesso.
14.4 I Gruppi assolvono le seguenti funzioni:
a) rappresentano l'Associazione nei propri contesti regionali e provinciali;
b) mantengono rapporti con le Amministrazioni locali per conto e nell'interesse dell'Associazione;
c) promuovono e attuano scambi di informazioni all'interno e all'esterno della Associazione.
14.5 I Gruppi definiscono autonomamente un proprio regolamento che deve essere approvato
dal Consiglio Direttivo. La struttura interna deve prevedere i seguenti Organi:
a) Assemblea Interregionale, Regionale o Provinciale;
b) Consiglio Direttivo Interregionale, Regionale o Provinciale;
c) Coordinatore Interregionale, Regionale o Provinciale.
14.6 Il Coordinatore rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione, è componente
di diritto del Comitato di Coordinamento Regionale ed è responsabile per le attività
del Gruppo e diretto referente di fronte al Presidente.
Art.15 Comitato di Coordinamento Regionale
15.1 Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto da tutti i Coordinatori
Interregionali, Regionali o Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.
15.2 Organizza la propria struttura e i propri lavori in maniera autonoma e ha facoltà
di iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.
15.3 Deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, su questioni riguardanti:
a) il bilancio consuntivo;
b) le questioni a carattere generale riguardanti la professione;
c) le proposte di modifica dello Statuto;
d) ogni altro argomento previsto nel Regolamento.
Sono attualmente costituiti sette Gruppi (Delibera Consiglio direttivo n. 2/72 del
10 settembre 2013) che raggruppano regioni contigue come segue:
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GIR1 ABCM | Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise |
GIR2 ERT | Regioni: Emilia Romagna, Toscana |
GIR3 LMU | Regioni: Lazio, Marche, Umbria |
GIR4 LLPS | Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna |
GIR5 CP | Regioni: Calabria, Puglia |
GIR6 S | Regione: Sicilia |
GIR7 FTAAV | Regioni: Friuli VG, Trentino AA, Veneto |